Glossario immobiliare - Aurora Faenza
F
- Fallimento
- Il fallimento è' la dichiarazione dello stato di insolvenza di un imprenditore, ossia l'impossibilità di soddisfare regolarmente gli impegni assunti. Effetto del fallimento è lo spossessamento, cioè la perdita della disponibilità e dell'amministrazione dei beni del fallito ed il passaggio dell'amministrazione al curatore.
- Fideiussione
- Per fideiussione si intende l'aAtto con cui un soggetto (fideiussore o garante) si obbliga personalmente verso il creditore di un altro soggetto (debitore), garantendo l’adempimento di un’obbligazione. In genere fideiussore e debitore sono obbligati in solido, cioè il credito può essere richiesto indifferentemente sia all’uno che all’altro (salvo non sia specificata una priorità). Pagando, il fideiussore diviene a sua volta creditore del debitore.
- Finanziamento
- Il finanziamento è la somma messa a disposizione per la realizzazione di un progetto, nel caso specifico per l'acquisto di un immobile.
- Forma ad substantiam
- Per gli atti di maggiore importanza la legge esige una particolare forma che è poi quella scritta. In questa ipotesi la forma è prescritta ad substantiam: l'atto cioè non è valido se non è fatto con la forma stabilita.
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